Art. 4.

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto che la quota spettante alle attività cinematografiche non può essere inferiore al 25 per cento».